Durante 30 giorni nel primo anno di servizio e durante 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio il rapporto di lavoro non può essere disdetto dal datore di lavoro in caso di incidente o malattia del lavoratore. Dal sesto anno di servizio o dopo il compimento del 45° anno d’età la protezione dalla disdetta è sensibilmente migliore. Infatti, il contratto non può essere didetto fintantoché il lavoratore ha diritto a indennità giornaliere da parte della cassa malattia o dalla SUVA. L’assicurazione d’indennità giornaliera paga di regola al massimo 720 giorni; la SUVA fino al momento della guarigione che può arrivare anche oltre ai due anni. La parziale o la totale incapacità lavorativa non ha generalmente alcun peso. Anche in caso di capacità lavorativa parziale vige la protezione dalla disdetta.
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