30. aprile 2020

Il virus non conosce frontiere

Stefano Bernasconi è frontaliere: abita a Como e lavora come capocantiere a Lugano, presso l’impresa di costruzioni Ticonstructa SA. Dopo l’apparizione in Svizzera della pandemia di Coronavirus, il 13 marzo il Consiglio Federale ha emanato un’Ordinanza con cui ha disposto la chiusura di buona parte delle attività commerciali e dei negozi in tutta la Svizzera. Le imprese di costruzione non erano colpite da tali restrizioni e inizialmente i cantieri sono rimasti aperti. L’entrata in Svizzera di persone provenienti dall’Italia era di principio vietata; ai lavoratori frontalieri il valico continuava tuttavia ad essere permesso, ma solo per comprovate necessità lavorative.

Il 17 marzo la moglie di Stefano, Silvia Bernasconi, si sveglia con diverse linee di febbre e una fastidiosa e insistente tosse secca. Su consiglio del suo medico di famiglia, si sottopone al tampone faringeo. Il risultato non sarà disponibile prima del 20 marzo. Il Signor Bernasconi telefona immediatamente a Carlo Bianchi, Direttore della Ticonstructa SA e lo informa che in ossequio alle norme vigenti in Italia deve sottoporsi a quarantena volontaria fino a quando non sarà noto l’esito del test. Se l’infezione della moglie dovesse essere confermata, per un certo periodo dovrà rimanere a casa e non potrà più recarsi al lavoro in Svizzera. In caso di risultato negativo, potrà invece riprendere normalmente la sua attività di frontaliere.

Il Signor Bianchi ordina al suo dipendente di recarsi immediatamente a Lugano e di rimanere in Svizzera almeno fino a quando sarà noto il risultato del test effettuato sull’eventuale infezione della moglie. Se dovesse risultare positivo, il capocantiere deve rimanere tassativamente in Svizzera per poter continuare a svolgere regolarmente il suo lavoro. A tale scopo, Ticonstructa SA gli metterà gratuitamente a disposizione un monolocale. Se Stefano Bernasconi dovesse rifiutarsi di dare seguito a quando richiesto dal datore di lavoro e restare in Italia, Carlo Bianchi gli prospetta sin d’ora il licenziamento per abbandono ingiustificato del posto di lavoro.

Stefano Bernasconi è disperato. Cosa fare? Potrà opporsi a quanto vuole imporgli il datore di lavoro senza esporsi al rischio di perdere il posto di lavoro?

 

Il diritto del datore di lavoro di impartire direttive non è assoluto

 

Secondo quanto prevede l‘art. 321d CO il lavoratore dipendente è tenuto ad osservare secondo le norme della buona fede le direttive generali ed istruzioni particolari impartite dal datore di lavoro sull’esecuzione die compiti affidatigli e sul suo comportamento nell’azienda o nella comunione domestica. L’inosservanza di tali istruzioni e direttive lo espone al rischio di un ammonimento o, in caso di recidiva, di licenziamento.

Il diritto del datore di lavoro di impartire direttive non è tuttavia assoluto; il limite che deve rispettare è quello del rispetto di norme di legge imperative; parimenti, e in particolare, laddove le richieste del datore di lavoro conducessero a una limitazione inammissibile dei diritti della personalità del lavoratore. Direttive che riguardano il comportamento del dipendente nella propria comunione domestica sono ammissibili solo se giustificate da preminenti, comprovate esigenze aziendali.

Con le sue richieste, il Direttore della Ticonstructa SA ha chiaramente superato i limiti del diritto riconosciutogli dall’art. 321d CO.

Pretendendo dal suo dipendente di lasciare il domicilio e di recarsi in Svizzera nonostante il potenziale rischio d’infezione, il Signor Bianchi ha istigato alla violazione delle normative emanata in stato d’emergenza per contenere la diffusione del virus. L’obbligo di trasferirsi (seppur gratuitamente) in un monolocale in Svizzera rappresenta una grave ingerenza nella vita privata e nei diritti della personalità del dipendente che non è giustificata da alcuna legittima esigenza aziendale, ben al contrario: l’unico scopo della richiesta del Signor Bianchi è di poter continuare a impiegare nella sua azienda un dipendente potenzialmente infetto dal Coronavirus. Così facendo, il datore di lavoro viola l’obbligo impostogli dalla Legge di tutelare la salute dei dipendenti (Art. 328 CO, Art. 10c dell‘Ordinanza COVID-19- 2).

Conclusione

Le richieste del Direttore della Ticonstructa SA sono contrarie alla Legge e il Signor Bernasconi non è tenuto ad darvi seguito. Un eventuale licenziamento per inosservanza delle direttive o abbandono ingiustificato del posto di lavoro risulterebbe chiaramente abusivo.

 

Testo: Andrea Lenzin, avvocato
Servizio giuridico, Quadri dell’edilizia Svizzera

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